[1]Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunita' e alla Bosnia-Erzegovina

[2]1. In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunita' e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

  • a)sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
  • b)possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'.

[3]2. Nella Comunita', i termini che si riferiscono alla Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

  • a)sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
  • b)possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art5 · fonte su Normattiva