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Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. E' altresi' ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'autorizzare la produzione, determina le condizioni e le modalita' operative che l'operatore deve rispettare.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art3 · fonte su Normattiva