Art. 3 — Produzione di mosto cotto
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Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. (( E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge. ))
Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017
