Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 6 — Sostanze vietate
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Salvo quanto previsto dall'articolo 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere:
- a)acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
- b)zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
- c)sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
- d)uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 4;
- e)qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti;
- f)vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
- g)salvo le deroghe previste dall'articolo 8, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;
- h)invertasi. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacita' non superiore a 5 litri. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014
