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[1]Salvo quanto previsto dall'articolo 5, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere:

  • a)acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
  • b)zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
  • c)sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
  • d)uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o tradizionali individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 4;
  • e)qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti;
  • f)vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
  • g)salvo le deroghe previste dall'articolo 8, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;
  • h)invertasi. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacita' non superiore a 5 litri. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi. (( Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a)

[2]a d), se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. ))

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art6 · fonte su Normattiva