Art. 5 — Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani
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Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee ed i corrispondenti organismi degli altri Stati membri delle Comunita' europee, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscano la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati delle Comunita' europee dal CEN e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le amministrazioni pubbliche, fatte salve le rispettive attribuzioni istituzionali, informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei progetti di regola tecnica ad applicazione generale, per la cui emanazione o approvazione siano competenti.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996
