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Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498.

Testo in vigore dal 24 settembre 1994 al 1 gennaio 2007

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art11 · fonte su Normattiva