Disposizioni in campo ambientale
Art. 11 — Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".
Testo vigente dal 4 aprile 2001
