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Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 2 Tale contributo e' sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai della industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427
2La L. 2 febbraio 1970, n. 14, come modificata dalla L. 6 agosto 1975, n. 427, ha disposto (con l'art. 2) che i contributi previsti dal presente articolo sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979
