L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Testo vigente dal 29 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;932~art4 · fonte su Normattiva