Art. 4
L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.
Testo vigente dal 29 dicembre 1977
