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Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi puo' chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facolta' di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso. Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il presidente del tribunale od il pretore puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto e' pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art9 · fonte del testo