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Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi puo' chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facolta' di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso. Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il presidente del tribunale od il pretore puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto e' pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1964, n. 357
1La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45."
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 23 marzo 1968
