Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 2 — Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza

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Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure: lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti; lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art2 · fonte su Normattiva