Art. 2 — Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza
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Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure: lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti; lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Testo in vigore dal 3 maggio 1974 al 20 giugno 1975
