Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 7 — Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile

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L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare. A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta, nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare. L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili. Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Testo in vigore dal 23 giugno 1970 al 3 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art7 · fonte su Normattiva