Art. 7 — Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile
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L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare. A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta, nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare. L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili. Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114
3con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
con decorrenza dal 1 gennaio 1975
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
Testo in vigore dal 20 giugno 1975 al 1 gennaio 2003
