Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 4 — Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

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All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";
  • b)al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore". L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24". Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art4 · fonte su Normattiva