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Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 1986, n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facolta' di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 puo' essere esercitata, a domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 9 ottobre 2010
