[1]Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora piu' favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennita' di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

[2]6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248

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Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 928) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore".

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-28;85~art5 · fonte su Normattiva