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Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora piu' favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennita' di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1997-03-28;85~art5 · fonte su Normattiva