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Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 17 marzo 2006 al 4 luglio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/2008

    Questione inammissibile
    16 luglio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» - non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali. Il rimettente omette, infatti, di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , citate ordinanze nn. 450, 279 e 278/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-21;102~art3 · fonte su Normattiva