Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2008. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata gia' effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalita' e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, e' autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;106~art1 · fonte del testo