Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1991 al 29 luglio 2000. Leggi il testo vigente →

I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata gia' effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalita' e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, e' autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 29 luglio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;106~art1 · fonte del testo