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I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata gia' effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalita' e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, e' autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 2000, n. 209
1- La L. 25 luglio 2000, n. 209 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima. - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3 della L. 25 luglio 2000, n. 209 e' stato emanato con Decreto 4 aprile 2001, n. 185, pubblicato in G.U. 21/05/2001, n. 116.
Testo in vigore dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2008
