Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo
Art. 2 — null
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2. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo determina i settori e gli strumenti d'intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 29 luglio 2000
