Art. 3 — null
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2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalita' ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1. 3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro e' tenuto a predisporre in esecuzione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovra' contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 29 luglio 2000
