Art. 3 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalita' ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1. 3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro e' tenuto a predisporre in esecuzione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovra' contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 2000, n. 209
1- La L. 25 luglio 2000, n. 209 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima. - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3 della L. 25 luglio 2000, n. 209 e' stato emanato con Decreto 4 aprile 2001, n. 185, pubblicato in G.U. 21/05/2001, n. 116.
Testo in vigore dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2008
