Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Art. 19;
tolto: L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia. La determinazione dei valori medi e' effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1 ottobre-30 settembre. Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entita' dell'imposta, per unita' di misura, applicabile dal successivo 1 gennaio. Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art19 · fonte del testo