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[1]Art. 19;

[2]L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia. La determinazione dei valori medi e' effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1 ottobre-30 settembre. Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entita' dell'imposta, per unita' di misura, applicabile dal successivo 1 gennaio. Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art19 · fonte del testo