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[1]Art. 19;
[2]L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia. La determinazione dei valori medi e' effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1 ottobre-30 settembre. Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entita' dell'imposta, per unita' di misura, applicabile dal successivo 1 gennaio. Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
