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Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro per le finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art20 · fonte del testo