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Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo. I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilita' sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 15. Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passivita' esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma. Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma puo' essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, numero 1822, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 26 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;964~art5 · fonte del testo