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Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo. I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilita' sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 15. Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passivita' esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma. Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma puo' essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, numero 1822, e successive modificazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 1971, n. 952
1La L. 12 novembre 1971, n. 952 ha disposto (con l'art. 1) che "Le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971."
Testo in vigore dal 26 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
