L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/2004

    Questione infondata
    12 febbraio 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 200…

    Art. 81 cost. · Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art17 · fonte su Normattiva