Art. 7 — Durata degli organi elettivi di comunie province
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All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 3 maggio 1999 al 13 ottobre 2000
