Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

Art. 7 — Durata degli organi elettivi di comunie province

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All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 3 maggio 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art7 · fonte su Normattiva