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L'art. 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95. L'imposta puo' essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualita' ed il pregio di esse. Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalita' stabilita dalla tariffa anzidetta. Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata. Per le imposte stabilite sul valore, questo e' determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri come appresso indicati: l'intendente di finanza, Presidente; un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale; due rappresentanti degli altri Comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale; un rappresentante della. Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera; un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale; un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario. Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della Commissione. La suddetta determinazione puo' essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unita' di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno. Nel caso di determinazione di valori non corrispondenti alla realta' di mercato, il Comune puo' ricorrere al Ministro per le finanze per ottenere la rettificazione delle determinazioni stesse.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
