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L'art. 60 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La falsa od incompleta, dichiarazione del contenuto dei pacchi postali e' punita con l'ammenda da L. 400 a L. 2000, da applicarsi con le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
