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L'art. 93 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il Prefetto, nel caso che ritenga, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che la gestione diretta delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata o dia luogo, in relazione alle condizioni economiche ambientali, ad evasioni notevoli o a spese non giustificate dal rendimento del tributo, deve, con decreto motivato, sostituirvi l'appalto. La sostituzione non puo' essere disposta se da parte del Prefetto, su parere della Giunta provinciale amministrativa, non siano state fatte previamente circostanziate e documentate contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a produrre, entro il perentorio termine di trenta giorni, le eventuali giustificazioni. Contro il decreto del Prefetto e' ammesso, entro dieci giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La presentazione del ricorso sospende la esecutivita' del decreto".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art23 · fonte del testo