Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1956 al 22 dicembre 2008. 1078 parole tolte, 20 parole aggiunte in 28 capoversi.

tolto: L'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La tariffa massima delle imposte di consumo e' la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

tolto: Unita' Imposta di misura (in lire) Bevande: Vino: nei Comuni fino a 10.000 abi- tanti (1)..................... HI. 800 nei Comuni con oltre 10.000 abi- tanti fino a 60.000 (1)....... " 1.000 nei Comuni con oltre 60.000 abi- tanti fino a 200.000 (1)...... " 1.200 nei Comuni con oltre 200.000 abitanti...................... " 1.500 Vini spumanti in bottiglia...................una 150 Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2).................L. 30 al litro Acquaviti di vino e di vinaccia fi- no a 50°..................................." 50 al litro Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°......................." 75 al litro Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°...................." 130 al litro Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 6 ot- tobre 1948, n. 1200........................" 150 al litro Estratti ed essenze (anche non con- tenenti alcool) per la prepara- zione di liquori secchi e dolci- ficati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3).........................35 % del valore Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali............10 % " Bevande gassate non alcooliche:

tolto: a) a base di succhi naturali di frutta (4)..............................10 % "

tolto: b) altre.................................. 25 % " Sciroppi:

tolto: a) a base di succhi naturali di frutta (4)..............................10 % "

tolto: b) altri..................................25 % "

tolto: Estratti, polveri, essenze e con- serve di ogni specie per prepa- rare bevande non alcooliche (3). 25 % del valore Polveri per acque da tavola..................10 % " Carni: 1. Bestie a capo: Buoi e manzi...............................4 % " Vacche e tori..............................4 % " Vitelli sopra l'anno.......................4 % " Vitelli sotto l'anno.......................4 % " Cavalli, muli e asini......................4 % " Maiali: sino al peso di kg. 30....................4 % " oltre il peso di kg. 30...................4 % " Pecore, capre, castrati e monto- ni........................................4 % " Agnelli e capretti.........................4 % " 2. Bestie a peso vivo:

tolto: a) vitelli.................................4 % "

Mostra gli altri 20 capoversi cambiati

tolto: b) altri bovini............................4 % "

tolto: c) suini...................................4 % "

tolto: d) ovini...................................4 % "

tolto: e) equini..................................4 % " 3. Carne macellata fresca:

tolto: a) di vitello..............................4 % "

tolto: b) di altri bovini.........................4 % "

tolto: c) suina...................................4 % "

tolto: d) ovina...................................4 % "

tolto: e) equina..................................4 % " 4. Carni di qualsiasi specie, sa- late, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate: brodi, gelatine ed estratti di carne......................................4 % " Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco...............................2 % " Pollame e cacciagione:

tolto: a) a peso vivo...............................7 % "

tolto: b) a peso morto..............................7 % " Conigli:

tolto: a) a peso vivo...............................4 % "

tolto: b) a peso morto..............................4 % " Altri commestibili: Pesci, crostacei e moluschi 1. Freschi:

tolto: a) di qualita fine.........................3 % "

tolto: b) di qualita comune.......................1,50 % " 2. Conservati:

tolto: 1) tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardel- le e filetti di sgombro all'o- lio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pastic- ci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quel- lo delle voci successive................3 % del valore 2) anguille e acqua delle amma- rinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente prepara- ti, purche non salati o affu- micati..................................2,50 % "

tolto: 3) baccala', stoccafisso, sgom- bri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati.....................1,50 % " Cioccolato:

tolto: a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25.................................... 6 % "

tolto: b) altro...................................10 % " Cacao in polvere destinato al con- sumo........................................6 % " Surrogati di cacao e di cioccolato...........3 % " Formaggi e latticini.........................3 % " Burro e suoi surrogati.......................3 % " Biscotti ed altri prodotti similari di qualita comune...........................3 % " Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini.........10 % " Gelati.......................................8 % " Combustibili: Gas per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici e gas in bombo- le per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici: - fino a 4.500 calorie......................mc. 1,50 - oltre le 4.500 calorie.......... in proporzione Energia elettrica per illuminazione kwo 10,00 Materiali da costruzioni edilizie (vedi art. 98)..............................8 % del valore Abbonamento obbligatorio per le ri- parazioni eccedenti quelle previ- ste nell'art. 1609 del Codice ci- vile: per ogni metro quadrato di superficie coperta, e per piano.............L. 1,50 Generi diversi: Mobili di qualunque materia: di qualita fine............................10 % del valore di qualita comune..........................5 % " grammofoni, radio, radio-grammofo- ni.......................................10 % " Profumerie..................................15 % " Saponi fini.................................10 % " Pelliccerie confezionate: di qualita fine............................15 % " di qualita comune..........................7 % " Pelliccerie non confezionate: di qualita fine............................15 % " di qualita comune..........................7 % " Articoli sportivi...........................4 % del valore Calzature...................................4 % " Carrozzelle per bambini.....................2 % " Carta, cartoncini, cellophane, la- vori di carta, di cellophane e di cartone....................................3 % " Commestibili diversi........................3 % " Coperture e camere d'aria di gomma.........2 % " Cucine e stufe a gas; cucine, for- nelli, forni e stufe elettrici.............4 % " Dischi per grammofono.......................5 % " Fiori (freschi e artificiali)...............4 % " Ghiacciaie e frigoriferi....................4 % " Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti.....................5 % " Materiali elettrici.........................3 % " Oggetti d'oro, di argento e prezio- si in genere...............................5 % " Orologeria..................................4 % " Pelletterie in genere.......................4 % " Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili............4 % " Terracotta, maiolica. e porcellana in lavori..................................4 % " Tessuti e generi di abbigliamento...........4 % " Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili.........................3 % " Vetri e cristalli in lavori.................4 % "

tolto: In caso di accertate necessita', i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento puo' essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualita' di uno stesso genere, in misura, unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento e' consentito sino al limite massimo del 25 per cento. ------- (1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore. (2) Ai soli effetti della applicazione della imposta di consumo, i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinosa, e simili, sono classificati tra i liquori, ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi. (3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti. (4)I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (sempreche' si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art24 · fonte del testo