Nell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce "Combustibili" e' cosi' modificata: Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici: fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50 oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione

Testo vigente dal 19 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;527~artunico · fonte del testo