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[1]Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 24, e' dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure: per le riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2,50 per cento; per le ulteriori riscossioni annue: da L. 200.001 a L. 500.000 aggio del 2,00 % " " 500.001 " " 1.000.000 " " 1,50 % " " 1.000.001 " " 2.000.000 " " 1,00 % " " 2.000.001 " " 5.000.000 " " 0,50 % " " 5.000.001 " " 10.000.000 " " 0,30 % " " 10.000.001 " " 20.000.000 " " 0,20 % oltre 20.000.001............... " " 0,10 %

[2]Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone. La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente, ancorche' nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art25 · fonte del testo