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L'art. 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, sulla base delle proposte che i Consigli comunali hanno facolta' di presentare, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nell'art. 11:
- a)la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da, mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica famigliare;
- b)la graduazione dei redditi imponibili;
- c)le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
