Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, e' abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista puo' essere aumentata fino a quaranta volte. Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, puo' essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art31 · fonte del testo