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A decorrere dal 1 gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, e' abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista puo' essere aumentata fino a quaranta volte. Con la stessa decorrenza, la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, puo' essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
