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L'art. 151 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
- a)per una domestica.................... L. 1.000 per una seconda domestica.................. L. 2.500 per ogni domestica in piu.................. L. 5.000 L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.
- b)per un domestico..................... L. 3.000 per un secondo domestico.................. L. 5.000 per ogni domestico in piu................. L. 10.000"
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
