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Il primo ed il penultimo comma dell'art. 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, e' depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi". "Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune e' autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
