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Il quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio". Il sesto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1962

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1962

    pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe: respinge le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale…

    Art. 23 cost. · Art. 195 Testo unico la finanza locale · Art. 332 Testo unico la finanza locale · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art9 · fonte del testo