Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio". Il sesto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
