Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 5 — Giudice unico delle pensioni

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In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.

Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 4 luglio 2009

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 124/2002

    Questione infondata
    16 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico, nonostante la stessa disposizione attribuisca la competenza a decidere il merito della controversia alla stessa Corte dei conti in composizione monocratica. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 343 del 2001 e non vengono addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

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  • Ordinanza n. 343/2001

    Questione infondata
    24 ottobre 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 e 3 e 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti: a) rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia (nella specie pensionistica) la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) destinato a pronunciare in sede cautelare, o a giudicare sui ricorsi della stessa materia, con il generale limite - che nella specie non risulta violato - della non palese arbitrarietà e irragionevolezza; b) è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione espresso nell'art. 97 della Costituzione; c) non è tenuto il legislatore, nella sua discrezionalità, ad osservare una uniformità tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione. - In tema di accelerazione e semplificazione dei ricorsi "in primo grado", v. sentenza n. 427/1999. - Sulla regola della precostituzione del giudice v. ordinanza n. 159/2000, e sulla sufficienza di criteri oggettivi e generali v. ordinanza n. 176/1998, sentenze n. 419/1998, n. 217/1993, n. 269/1992, ordinanza n. 257/1995. - Sulla posizione del giudice monocratico rispetto al giudice collegiale, v. sentenza n. 272/1998. - Sulla inapplicabilità alla giurisdizione del parametro concernente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, v. ordinanze n. 490/2000, n. 30/2000, n. 11/1999, n. 272/1998, n. 189/1997, n. 103/1997, n. 7/1997, sentenze n. 122/1997, n. 281/1995, n. 376/1993. - Sul buon andamento e imparzialità riferiti alla funzione giurisdizionale, v. sentenza n. 387/1999. - Sull'autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, v. ordinanze n. 30/2000, n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998; sulla rilevanza delle speciali esigenze dei singoli procedimente, a proposito del diritto di difesa, purché non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, v. sentenze n. 119/1995 e n. 220/1994. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 25 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art5 · fonte su Normattiva