I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonche' quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sotenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, e' superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 a 15 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 76/1983, O. n. 114/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 76/1983, O. n. 542/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 542/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    Il sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi - adottato dalla L. n. 114 del 1977 (artt. 19 e 20) - costituisce puntuale e razionale applicazione del principio secondo cui l'one- re viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene; ne` rileva il convincimento dei contribuenti formatosi sotto il vi- gore della previgente normativa sul cumulo dei redditi (dichiara- ta costituzionalmente illegittima con sent. n. 179/1976), giacche` il principio della capacita` contributiva (art. 53 Cost.) ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivela- tori di ricchezza e non gia` a stati soggettivi di affidamento del contribuente. (Manifesta non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 20, L. 13 aprile 1977, n. 114, in quanto - per effetto del decumulo dei redditi dei coniugi - non consente al dichiarante la deduzione dei contributi previdenziali volontari versati, sotto il vigore della normativa previgente, dal coniuge che non abbia redditi tali da consentire la detrazione medesima). - v. S. n. 143/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art20 · fonte su Normattiva