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Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un'ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui allo articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non puo' in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977
