1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
